Il regime forfettario è forse la tipologia di partita Iva per vendere online più interessante per i piccoli imprenditori: infatti rappresenta l'unico regime fiscale agevolato attualmente disponibile in Italia.
In modo particolare, garantisce un'aliquota del 15% sull'imponibile che si riduce al 5% per i primi cinque anni.
Ma cosa significa? Per base imponibile si intende quel valore sul quale si applica l'aliquota per il calcolo di una imposta: il regime forfettario dunque permette di godere di una tassazione più bassa rispetto ad altri regimi.
In questo articolo vedremo cosa comporta il regime forfettario, quali sono i requisiti per accedere ai vantaggi che offre, ma anche i limiti che determinano la fuoriuscita dalle sue agevolazioni.
Partita Iva regime forfettario: cos’è?
Il regime forfettario, come anticipato, è un regime di tassazione agevolata introdotto dallo Stato italiano con la Legge di Stabilità del 2015.
La principale differenza rispetto agli altri è il modo di calcolare il reddito imponibile: invece di essere basato sulla differenza tra fatturato e spese, si utilizza un calcolo appunto “forfettario” delle spese.
I dati necessari per calcolare il reddito imponibile sono sostanzialmente due: il fatturato (il valore totale dei ricavi/compensi) e il coefficiente di redditività.
Per conoscere il valore del fatturato è necessario attendere fino al 31 dicembre. Al contrario, per conoscere il coefficiente di redditività, come spiegato tra poco, bisogna essere a conoscenza del proprio codice ATECO che viene assegnato al momento dell’apertura della partita Iva (ovvio presupposto per accedere al regime).
Aprire una partita Iva di norma comporta vari adempimenti tra cui, per citarne alcuni, la dichiarazione Iva, la dichiarazione dei redditi e Irap annuale, liquidazioni periodiche Iva, obbligo di trasmissione elettronica delle fatture e di tenuta dei registri contabili.
Aderire al regime forfettario permette di evitare parte degli adempimenti ottenendo delle agevolazioni sulle imposte da pagare.
Novità del regime forfettario nel 2024
Il Governo Meloni ha più volte promesso svariate modifiche al regime forfettario, come l’introduzione della Flat Tax, di cui ancora oggi non si ha alcuna ufficialità. Tuttavia, pare che nella prossima Legge di Bilancio potrebbe trovare spazio l’innalzamento da 85.000 euro a 100.000 euro della soglia di ricavi/compensi incassati da rispettare ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime forfettario.
La principale novità nel regime forfettario per il 2024 è la conclusione dell’esonero per i forfettari previsto dalla normativa sulla fatturazione elettronica, che fino al 2023 consentiva a chi aderiva a questo regime l’emissione dei documenti contabili in formato cartaceo.
Oggi dunque anche i forfettari sono tenuti all’emissione di fattura elettronica, indipendentemente dal fatturato generato. Infatti, questo obbligo è stato introdotto dal decreto Legge 36/2022 anche per quella platea di contribuenti in regime forfettario che non superano i 25 mila euro di ricavi e compensi.
Alle fatture elettroniche emesse in regime forfettario nel 2024 si applicano le stesse condizioni previste per gli altri contribuenti. In sostanza, chi rientra nel regime forfettario può emettere le seguenti tipologie di fatture elettroniche:
- Fattura elettronica immediata: da emettere entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione a cui un certo documento si riferisce.
- Fattura elettronica differita: da emettere entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Restano ancora esonerati da tale obbligo i soggetti con partita Iva in regime forfettario che svolgono prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
Soggetti inclusi ed esclusi dal regime forfettario
Possono accedere al regime forfettario solo le persone fisiche, sotto forma di ditta individuale o liberi professionisti.
Non è invece consentito accedere a questo regime agevolato alle società ovvero ai soci di società di persone (come Snc o Sas), associazioni o infine a società a responsabilità limitata trasparenti.
Il regime di trasparenza fiscale nelle S.r.l. è un sistema in base al quale il reddito della società viene tassato imputando direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota, gli utili o le perdite generate dalla società, a prescindere dall'effettiva percezione.
Considerato tutto ciò, il regime forfettario è precluso dunque ai seguenti soggetti:
- Le persone che aderiscono a regimi speciali ai fini Iva.
- Le persone non residenti in Italia, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente percepito.
- Le persone che effettuano, in via esclusiva o almeno prevalente, operazioni commerciali intracomunitarie consistenti in cessione di fabbricati, terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
- Gli imprenditori, gli artisti o i professionisti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure che controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le cui attività economiche sono direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
- Le persone che esercitano prevalentemente l’attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono intercorsi nei 2 anni precedenti rapporti di lavoro. A ciò fa eccezione chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica professionale obbligatoria successivamente a un percorso di studi che ne impone lo svolgimento per accedere a un determinato lavoro (ad esempio, il tirocinio legale per poter svolgere l’esame di stato e praticare la professione di avvocato).
- Le persone che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (compresi i redditi di pensione) di importo superiore a 30.000 euro. L’eccezione riguarda il caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (a meno che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Regime forfettario: requisiti per accedere
Per accedere al regime forfettario, i soggetti di cui sopra devono anche essere in possesso di particolari e determinati requisiti:
- Se si era già in possesso della partita Iva, i compensi dell’anno precedente non devono risultare superiori al limite massimo annuo di ricavi, che è uguale per tutti ed è pari a 85.000 euro dal 2023, non avendo subito modifiche nel 2024. Tutti coloro che intendono accedere al regime forfettario devono verificare di non aver superato questa soglia nell’anno precedente.
- Le spese sostenute per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori nell’anno precedente devono risultare inferiori a 20.000 euro.
I vantaggi nel regime forfettario
Come detto, avere i requisiti per accedere a questo regime fiscale comporta delle agevolazioni e dei vantaggi sul risparmio d’imposta.
Le agevolazioni per chi aderisce al regime forfettario sono:
- tassazione del 5% (per il forfettario super agevolato nei primi 5 anni di attività) o del 15%, che sostituisce Irap, Irpef e addizionali;
- non soggezione all’Iva e ai relativi adempimenti (dichiarazione, liquidazioni periodiche, tenuta registri);
- non soggezione agli Isa, gli indici sintetici di affidabilità;
- nessun obbligo di tenere i registri Iva obbligatori, ma solo di emettere fatture elettroniche numerate progressivamente e comunicarle allo SDI (Sistema di Interscambio) mediante apposite piattaforme software;
- sulle fatture non deve essere addebitata l’Iva, e non si deve subire la ritenuta d’acconto;
- sconto del 35% sulla contribuzione INPS dovuta, entro e oltre il minimale, per chi è iscritto alla gestione INPS commercianti o artigiani.
Assumere dipendenti o collaboratori con il regime forfettario: si può fare
Chi aderisce al forfettario può avere alle proprie dipendenze del personale avvalendosi anche di lavoratori occasionali.
Esiste comunque un limite in tal senso: le spese per lavoro dipendente e per i collaboratori devono risultare inferiori a 20.000 euro l’anno.
Questo limite, in vigore dal 2020, non ha subito modifiche nel 2024.
Regime forfettario 5%: cos’è, requisiti, caratteristiche e durata
L’aliquota super agevolata al 5% è un’ulteriore agevolazione che rientra all’interno della macro area del regime forfettario.
Lo scopo di questa super agevolazione è incentivare i giovani nell’avvio di nuove attività.
La super agevolazione al 5% porta ad alleggerire ulteriormente il carico fiscale che, anche se già più contenuto rispetto alle aliquote IRPEF, può risultare infatti un ostacolo per coloro che sono agli inizi nella libera professione o nell’imprenditoria.
Questa può ritenersi dunque come l’agevolazione principale del regime forfettario anche se ha una durata limitata nel tempo, ossia 5 anni dal momento dell’apertura della partita Iva.
L’aliquota al 5% è denominata informalmente “regime forfettario start up”, poiché supporta in modo particolare professionisti del digitale, commercianti che decidono di aprire un ecommerce, artigiani alle prime armi e altri piccoli imprenditori.
Terminati i 5 anni di agevolazione, la tassazione torna all’aliquota del 15% prevista per il regime forfettario, sempre che vengano rispettati i requisiti previsti dalla legge e non vengano dunque superati gli importi massimali di fatturato di 85.000€ come specificato sopra.
Fuoriuscendo dalla tassazione forfettaria super agevolata, al termine dei 5 anni, si può rimanere nel regime forfettario solo se si rispettano i seguenti requisiti:
- Il contribuente non deve avere esercitato, nei 3 anni precedenti l’apertura della partita Iva, altra attività artistica, professionale oppure d’impresa, anche in forma associata o familiare.
- L’attività da esercitare non deve essere in nessun modo una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo; fa eccezione chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica professionale obbligatoria.
- Se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve risultare superiore al limite che consente l’accesso al regime.
A quanto devono ammontare i ricavi massimi per aderire al regime forfettario?
Abbiamo già visto che la soglia massima annua di ricavi, per chi rientra nel forfettario, è uguale per tutti. Fino al 2022 era pari a 65.000 euro, ma il Governo Meloni ha innalzato la soglia d'accesso al regime forfettario a 85.000 euro nel 2023, valore che resta invariato nel 2024.
Il limite dei ricavi e dei compensi deve inoltre essere proporzionato ai giorni lavorati in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno.
Volendo fare un esempio pratico: se Tizio inizia l’attività lavorativa il 1° settembre 2024 come forfettario, il limite di ricavi che deve rispettare nel 2024 sarà pari a 85.000/365 x 122 (ossia il limite di ricavi giornaliero moltiplicato per i giorni di attività effettiva di Tizio nell’anno), cioè a 28.410 euro.
Nel 2024, il superamento della soglia di reddito determina in automatico la fuoriuscita dal regime:
- Se si supera la soglia degli 85.000 euro, ma si rimane al di sotto dei 100.000 euro, il contribuente rimane nel regime forfettario per l’anno corrente, godendo dunque di tutte le semplificazioni e agevolazioni. L’anno successivo, tuttavia, lo stesso non potrà aderire al regime forfettario, ma dovrà adottare il regime ordinario.
- Se invece si supera la soglia dei 100.000 euro, si esce immediatamente dal regime forfettario, e si inizierà a pagare l’Iva sulle fatture successive al superamento della soglia in questione.
Aderire al regime forfettario: come fare
Per capire come aderire al regime forfettario è necessario fare due distinzioni: la prima riguarda la situazione in cui si sta aprendo una nuova partita Iva. La seconda riguarda invece coloro che sono
già in possesso di una partita Iva ma vogliono passare comunque al regime forfettario.
Apertura nuova partita Iva: accesso al forfettario
L’adesione al regime forfettario va necessariamente comunicata all’Agenzia delle Entrate all’atto dell’apertura della partita Iva.
Per avviare una nuova attività accedendo al regime forfettario, sarà necessario compilare il modello AA9/12 scaricandolo direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nella sezione “Regimi fiscali agevolati” del quadro B, sarà necessario inserire il codice 2 per manifestare l’adesione al “Regime forfettario dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
Scegliere il regime forfettario in questa fase, richiede necessariamente che vi sia la certezza di possedere i requisiti previsti dalla legge per l’accesso al regime agevolato.
Bisogna inoltre prestare molta attenzione quando si avvia un’attività partendo dall’apertura della partita Iva perché, se la persona in possesso dei requisiti che gli darebbero accesso al regime agevolato optasse comunque per il regime ordinario, rimarrebbe vincolata per ben 3 anni senza poter usufruire dei vantaggi del regime forfettario.
Dopo aver compilato il modulo nella maniera corretta, tale modulo dovrà essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività attraverso una delle seguenti modalità:
- In duplice copia direttamente (o tramite persona munita di delega) presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
- In unica copia a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità della persona interessata, trasmettendo la raccomandata a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni in questo caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.
- In via telematica direttamente dalla persona interessata o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica come ad esempio i commercialisti. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Attività già avviate: passaggio da regime ordinario a forfettario
Se si possiede un’attività avviata con regime ordinario, il passaggio al forfettario è molto più semplice. Dato che il regime forfettario è ritenuto un regime naturale, sarà sufficiente agire per fatti concludenti.
In altre parole chi possiede già una partita Iva per un’attività avviata in precedenza con altro regime, dovrà semplicemente iniziare a tenere la contabilità secondo le modalità previste per il regime forfettario.
Anche in questo caso, sarà necessario verificare il rispetto di requisiti e limiti di accesso al regime forfettario prima di procedere in tal senso.
Quali sono gli adempimenti in regime forfettario
Se si ha l’intenzione di aprire una partita Iva e accedere al regime forfettario:
- bisogna emettere fatture elettroniche, numerate in modo sequenziale, e trasmetterle allo SDI tramite apposito software;
- bisogna presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, nella quale si calcolano anche i contributi dovuti all’INPS;
- bisogna versare la contribuzione INPS, se non si è iscritti a una cassa professionale, come per alcune categorie di professionisti, in acconto e a saldo.
Di norma, questi adempimenti vengono eseguiti dal professionista incaricato, come ad esempio un CAF o un commercialista.
Calcolo tasse nel regime forfettario: come fare
A questo punto è giusto chiedersi quante tasse si pagano con il regime forfettario. Come abbiamo visto il reddito da tassare (l’imponibile) corrisponde ai ricavi decurtati di un coefficiente di redditività che varia, a seconda dell’attività, dall’86% al 40%.
A stabilire la percentuale di ciascuno è il proprio codice ATECO, una combinazione alfanumerica che
identifica un’attività economica ed è distinto in base alla categoria professionale di appartenenza. A ogni persona ne viene attribuito uno al momento dell'apertura della partita Iva in base al settore di riferimento.
Coefficienti del regime forfettario per tipo di attività
Non si possono dedurre costi, salvo contributi previdenziali e perdite pregresse.
In generale, i coefficienti di redditività che vengono applicati sono i seguenti:
- 40% per le attività del settore commercio incluso il commercio elettronico, come spiegato in questo articolo sugli adempimenti ecommerce (al dettaglio e all’ingrosso);
- 40% per le attività di commercio di alimenti e bevande (anche ambulante);
- 86% per il settore delle costruzioni e attività immobiliari;
- 62% per gli intermediari del commercio;
- 40% per i servizi di alloggio e di ristorazione;
- 78% per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, per i servizi finanziari ed assicurativi;
- 67% per le altre attività economiche;
- 40% per le industrie alimentari e delle bevande.
Calcolo tasse in regime forfettario: un esempio
Quindi nel regime forfettario le tasse da pagare non si calcolano al netto di tutte le spese sostenute, bensì in base alla percentuale dei ricavi fissa da detrarre secondo il coefficiente di redditività. Per fare un esempio di calcolo delle tasse nel regime forfettario: se Tizio con il suo ecommerce ha un coefficiente di redditività del 40%, significa che dovrà pagare le tasse solo sul 40% del suo fatturato (il 60% sarà considerato come spese forfettarie).
Se fattura 10.000€ quindi pagherà le tasse solo su 4.000€:
- 15% di aliquota unica (o 5% se nei primi 5 anni come visto sopra);
- e una percentuale variabile in base alla cassa previdenziale di appartenenza (per la Gestione Separata INPS è il 26,07% per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, come le casse per i professionisti, mentre per i commercianti è un calcolo più complicato come visto nell’articolo sugli adempimenti ecommerce).
Costo partita Iva nel regime forfettario
L’apertura della partita Iva, come detto, è necessaria per avviare un’attività lavorativa in proprio.
L’attività non deve essere necessariamente svolta in un luogo fisico, ma sarà necessaria la sua apertura anche se si ha l’intenzione di vendere online.
Aprire una partita Iva con il regime forfettario non è una procedura complicata e, in certi casi, nemmeno costosa.
Nel caso in cui l’interessato compili autonomamente il modello AA9/12, cioè quello che serve per chiedere all’Agenzia delle Entrate il numero di partita Iva, la pratica è gratuita a patto che il tipo di attività che si intende svolgere non richieda l’iscrizione alla Camera di Commercio.
Resta inteso che se l’interessato decide di non effettuare la pratica da solo ma si rivolgesse a un intermediario (un Caf o un commercialista), questa non sarà più gratuita ma si dovranno sostenere le relative spese di consulenza e gestione dell’incarico.
Quando è obbligatoria l’iscrizione alla Camera di Commercio?
L’attività più importante svolta dalla Camera di Commercio è la tenuta del Registro delle imprese: questo contiene i dati principali di ciascuna impresa e riporta tutti gli eventi che la riguardano nella storia della sua esistenza giuridica.
L’iscrizione al Registro delle imprese è obbligatoria per tutti coloro che svolgono attività sotto forma di impresa, come ad esempio la vendita di prodotti online attraverso l’apertura di un ecommerce.
Pertanto, coloro che hanno intenzione di aprire un’attività d’impresa devono necessariamente iscriversi al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio della provincia di appartenenza, con una spesa iniziale che varia dai 250 ai 300 euro, a seconda del settore di attività.
A questa cifra bisogna sommare i diritti camerali annuali che variano da 60 a 110 euro.
Cosa è cambiato nel regime forfettario 2023 e 2024?
Come visto, non sono molte le novità introdotte nel regime forfettario dal 2023 al 2024, ad eccezione di una (il Concordato Preventivo Biennale) di cui parleremo più avanti:
- Obbligo di fatturazione elettronica per il regime forfettario, indipendentemente dal ricavato: se fino al 2024 le partite Iva in regime forfettario erano esentate da quest’obbligo, dal 2022 l’Italia è stata autorizzata dalla Commissione UE ad applicare il meccanismo della fattura elettronica anche a questa tipologia di contribuenti. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 36/2022 del 30 aprile, l’estensione dell’obbligo di fatturazione è divenuto ufficiale e oggi si applica a tutte le partite Iva in regime forfettario (salvo l’eccezione riportata in precedenza), indipendentemente dal reddito dichiarato.
- Riduzione dell’aliquota per la gestione separata INPS: l’aliquota per la gestione separata INPS applicata ai soggetti non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è passata dal 26,23% del 2023, al 26,07% nel 2024.
- Possibilità anche per i contribuenti in regime forfettario di aderire al Concordato Preventivo biennale: si tratta di un meccanismo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, esteso anche al regime forfettario.
Concordato Preventivo Biennale: cos’è e come aderirvi in regime forfettario
Tra le novità per il regime forfettario nel 2024 citiamo la possibilità di aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB), un istituto di compliance messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per agevolare la gestione fiscale.
Si tratta in buona sostanza di un accordo tra il contribuente e l’erario per definire in via preventiva le imposte da pagare per un determinato periodo di tempo. Per il regime forfettario, la durata di questo strumento è limitata a 1 anno.
Il meccanismo prevede che l’Agenzia dell’Entrate formuli una proposta circa il reddito del contribuente per il 2024 (reddito concordato). La proposta consiste in un valore basato sul reddito dichiarato nell’anno precedente (2023) e su altri parametri stabiliti dall’Agenzia stessa, tra cui l’andamento del settore in cui il contribuente opera.
Su questo reddito concordato saranno calcolate le imposte per il 2024 secondo le aliquote classiche previste dal regime forfettario (5% o 15%). Se il contribuente accetta la proposta, è tenuto a rispettare gli obblighi dichiarativi e contabili previsti dalla proposta per il periodo concordato.
Per accedere a questo meccanismo, il contribuente non deve presentare debiti contributivi o tributari accertati da una sentenza passata in giudicato o da altri atti non più contestabili. Tuttavia, i contribuenti che si trovano in questa situazione possono comunque aderire allo strumento qualora abbiano saldato gli importi dovuti in modo che, entro i termini di adesione al concordato, l'importo totale residuo del debito, inclusi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000 euro.
Altre condizioni ostative per l’adesione al Concordato sono:
- la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato;
- la condanna per un reato finalizzato all’evasione delle imposte;
- inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
I vantaggi di questo nuovo istituto sono da ricercare nella certezza per il contribuente circa gli importi tributari da versare per il periodo oggetto dell’accordo con l’Agenzia dell’Entrate, nonché l’esclusione dagli accertamenti fiscali per l’anno d’imposta oggetto del Concordato.
Regime forfettario: conclusioni
In questo articolo abbiamo affrontato tutte le sfaccettature del regime forfettario: requisiti, tipologie di agevolazioni, differenze con il regime ordinario, limiti temporali e obbligo relativo alla fatturazione elettronica.
Riassumendo, secondo le regole del regime forfettario in vigore dal 2024 chi può accedervi?
Nel 2024, può accedere o permanere nel regime forfettario il contribuente che rispetta i seguenti requisiti:
- monte ricavi/compensi non superiore a 85.000 euro;
- spese non superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori.
Accanto ai requisiti di accesso, sono confermate dall'Agenzia delle Entrate anche le seguenti cause di esclusione.
Chi non può accedere al regime forfettario?
- Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
- I non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato.
- I soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni intracomunitarie di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
- Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente S.R.L. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
Ulteriori cause di esclusione dal regime forfettario:
Oltre a quanto indicato in precedenza, non possono accedere al regime forfettario:
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Come è ormai chiaro, la materia fiscale è molto complessa e va capita a fondo prima di prendere la decisione adatta alle proprie esigenze e scegliere se aprire partita Iva in regime forfettario o meno.
Questo articolo non vuole ovviamente sostituirsi a una consulenza specifica operata da un professionista abilitato, solo essere uno strumento per aiutare a fare chiarezza.
Scoprire se è possibile accedere al regime forfettario agevolato può essere il trampolino di lancio per realizzare il sogno di aprire una propria attività, magari online.
Regime forfettario: domande frequenti
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda anche il regime forfettario?
Sì, a partire dal 2024, anche le partite Iva in regime forfettario sono tenute a emettere fatture elettroniche e trasmetterle allo SDI mediante l’uso di apposite piattaforme software.
Cosa cambia per i forfettari 2024?
La principale novità del 2024 per i forfettari riguarda l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, oltre alla possibilità di aderire al Concordato Preventivo Biennale, un istituto messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per agevolare gli adempimenti fiscali e tributari dei contribuenti.
Quando paga le tasse il regime forfettario 2024?
Nel regime forfettario, le tasse seguono delle decorrenze ben precise: 30 giugno, per il pagamento del saldo e del primo acconto, 30 novembre, per il versamento del secondo acconto.
Quanto si paga di INPS con il regime forfettario?
I titolari di partita Iva in regime forfettario iscritti alla Gestione separata INPS per professionisti senza obbligo di iscrizione a un albo, corrispondono i contributi considerando l’aliquota del 26,07% sul reddito dichiarato.
Cosa si può scaricare con la partita Iva forfettaria?
Il regime forfettario non prevede la possibilità di dedurre alcun costo. Le spese deducibili per la partita Iva forfettaria sono unicamente quelle relative ai contributi previdenziali. Questi ultimi sono inseriti nella dichiarazione dei redditi.